Il 17 gennaio 2004 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 9 gennaio 2004, n. 4, Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici , firmata dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie Lucio Stanca.

Un contributo fondamentale alla stesura del testo della legge è stato apportato dal Presidente dell'International Webmasters Association Italia (IWA), Roberto Scano, uno dei due membri italiani in good standing del WAI, e dalla lista di discussione Webaccessibile@itlists.org, che ha fornito spunti ed aggiustamenti successivamente recepiti dal testo definitivo della legge. La legge 4/2004, che si colloca all'avanguardia a livello internazionale in materia di accessibilità, mira a rendere le informazioni destinate ai cittadini fruibili alla totalità degli stessi, senza discriminazioni.

L Art.1, della legge (che si compone di 12 Art.), definisce gli obiettivi e le finalità della stessa come segue:

  1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.

  2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. (Legge 9 gennaio 2004 n. 4, Art.1)

La legge sull'Accessibilità è vincolante per le Pubbliche Amministrazioni, le società di servizi e le aziende che operano in concessione dello Stato, che non potranno stipulare contratti per la realizzazione o la modifica di siti Internet se non saranno rispettati i requisiti di accessibilità.

Lo Schema del Regolamento di attuazione della legge, approvato il 9 luglio 2004, definisce tra le altre cose i Criteri e principi generali per l'accessibilità:

i servizi informatici accessibili devono rispondere a determinati requisiti, quali l'accessibilità al contenuto da parte dell'utente, la fruibilità delle informazioni e la compatibilità con le linee guida internazionalmente riconosciute quali l'International Organization for Standardization (ISO) e il World Wide Web Consortium (W3C).

Inoltre, sempre nello Schema del Regolamento, viene affidato al Cnipa (Centro Nazionale per l'Informazione nella Pubblica Amministrazione) il compito di istituire un elenco di valutatori per esprimere valutazioni su siti Web e servizi forniti dalle Pubbliche Amministrazioni; viene prevista anche la possibilità che un privato richieda una valutazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, avvalendosi del Cnipa, avrà il diritto di effettuare dei controlli sui siti Web e i servizi delle Pubbliche Amministrazioni per verificare l'adeguamento degli strumenti informatici alla normativa.

Durante il mese di agosto 2004 lo Schema di Regolamento è stato notificato alla Commissione Europea. Il 23 settembre 2004 la Conferenza Unificata ha acquisito l'intesa sullo Schema di Regolamento presentato; ora l'iter legislativo prevede l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato e del parere delle due Commissioni Parlamentari competenti. La deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, precederà, infine, la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Successivamente il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, stabilirà con un suo decreto, nel rispetto dei criteri e dei princìpi indicati dal Regolamento, le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità e le metodologie tecniche per la verifica dell accessibilità dei siti Internet.

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